Diritti e burocrazia

ISEE sociosanitario per RSA: cos’è, come si calcola e quali documenti servono

L'ISEE sociosanitario è fondamentale per accedere alle agevolazioni economiche nelle RSA. Ecco come funziona e cosa serve per richiederlo.

ISEE sociosanitario RSA: cos’è e quando serve

Quando una persona non autosufficiente deve entrare in una RSA, uno dei documenti che può essere
richiesto per ottenere una prestazione residenziale agevolata è l’ISEE sociosanitario-residenze.

Serve a rappresentare la situazione economica del beneficiario secondo regole specifiche previste
per le prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente residenziale, come RSA, RSSA e altre
strutture rivolte a persone non assistibili a domicilio.

Non significa che ogni ingresso in RSA richieda necessariamente questo ISEE.
Per un ricovero completamente privato la struttura può applicare la propria retta indipendentemente
dall’ISEE. L’indicatore diventa invece particolarmente importante quando si richiedono
agevolazioni, integrazioni o forme di compartecipazione pubblica secondo le regole del territorio.

Chi rientra nel nucleo familiare ristretto

Per le prestazioni sociosanitarie rivolte a una persona maggiorenne con disabilità o
non autosufficienza è possibile scegliere, quando previsto, un
nucleo familiare ristretto invece del nucleo ordinario.

Il nucleo ristretto può essere composto da:

  • beneficiario della prestazione;
  • coniuge;
  • figli minorenni;
  • figli maggiorenni fiscalmente a carico, nei casi previsti dalla normativa.

In alcuni casi il nucleo ristretto può essere formato anche dal
solo beneficiario. Un esempio tipico è quello della persona maggiorenne con
disabilità, non coniugata e senza figli, che vive con i propri genitori.

I figli non conviventi incidono sull’ISEE per la RSA?

Possono incidere. È una delle differenze più importanti tra l’ISEE sociosanitario
ordinario e quello utilizzato per le prestazioni residenziali.

Per l’ISEE sociosanitario-residenze viene infatti considerata anche la situazione economica dei
figli del beneficiario che non fanno parte del suo nucleo familiare, mediante il calcolo di una
componente aggiuntiva per ciascun figlio.

La componente aggiuntiva non viene calcolata in alcune situazioni previste dalla normativa, tra cui:

  • quando per il figlio, o per un componente del suo nucleo, è stata accertata una condizione
    di disabilità prevista dalla disciplina ISEE o di non autosufficienza;
  • quando sia stata accertata dalle amministrazioni competenti l’estraneità del figlio rispetto
    al genitore sotto il profilo dei rapporti affettivi ed economici.

Quindi la frase spesso utilizzata secondo cui
“per la RSA conta soltanto il reddito dell’anziano”
non è sempre corretta.

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